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Losone, 28
dicembre 2007
Il TRAM accoglie
ricorso del
Guastafeste
contro il
moltiplicatore
di Losone, e
rinvia gli atti
al CdS per un
nuovo giudizio
La vigilia di
Natale ho
ricevuto un bel
regalo dal TRAM,
il quale ha
accolto il
ricorso che
avevo presentato
lo scorso 24
novembre avverso
la decisione del
CdS di
respingere il
ricorso contro
la risoluzione
del Municipio di
Losone con la
quale era stato
fissato il
moltiplicatore
d’imposta per
l’anno 2007.
Con quel ricorso
non contestavo
tanto il tasso
del
moltiplicatore
d’imposta
stabilito per
Losone, quanto
il fatto che a
fissare tale
moltiplicatore
fosse il
Municipio
anziché il
Consiglio
comunale.
Difatti in
un articolo del
prof. Marco
Bernasconi (già
direttore della
Divisione delle
contribuzioni e
attualmente
professore di
fiscalità alla
SUPSI)
pubblicato
qualche mese fa
dal Corriere del
Ticino, si
sosteneva che
in base alla
Costituzione
federale, alla
giurisprudenza e
alla dottrina il
compito di
stabilire il
moltiplicatore
d’împosta nei
Comuni spettasse
ai Legislativi
(come avviene in
quasi tutto il
resto della
Svizzera) e non
ai Municipi. Il
ricorso aveva
per l’appunto
come obiettivo
quello di far
chiarezza sulla
costituzionalità
o meno di una
pratica in
vigore da oltre
150 anni in
tutti i Comuni
del nostro
Cantone ( e
quindi non solo
a Losone) .
Il Consiglio di
Stato – come del
resto lamentavo
al punto 5 del
ricorso - aveva
respinto il mio
ricorso senza
però
approfondire la
cosa più
importante, e
cioè la
costituzionalità
o meno della
norma di legge
che affida ai
Municipi la
determinazione
del
moltiplicatore
d’imposta. Non
rispondendo a
questa
fondamentale
obiezione il CdS,
secondo il TRAM,
ha violato il
mio diritto di
essere sentito e
ha commesso un
diniego di
giustizia
definito dai
giudici
cantonali
“una violazione
tanto crassa ed
evidente” da
giustificare
l’annullamento
della decisione
del CdS
(indipendentemente
dalle
possibilità di
successo del
ricorso nel
merito) e il
rinvio degli
atti allo stesso
per un nuovo
giudizio.
Quindi
nell’accogliere
il mio ricorso
il TRAM non si è
ancora espresso
sul merito della
questione a
sapere chi deve
fissare il
moltiplicatore
d’imposta, ma si
è limitato a
bacchettare il
CdS per non aver
fatto gli
approfondimenti
giuridici e
costituzionali
che doveva fare
e a rinviargli
l’incarto per un
nuovo giudizio.
La decisione del
TRAM , anche se
non ancora nel
merito, è
comunque
importante
perché chiarisce
che il ricorso
non è un
semplice
“eccesso di
zelo” , come è
stato definito
da Eros Ratti in
un’intervista
apparsa qualche
giorno fa su “La
Regione” e nella
quale si
affermava pure
che la
fissazione del
moltiplicatore è
un semplice
calcolo
matematico che
rende inutile il
coinvolgimento
del Consiglio
comunale. No :
qui c’è di mezzo
il rispetto o
meno della
Costituzione
federale, e se
il CdS non
riuscirà a
dimostrare che
la norma in
vigore in Ticino
è conforme al
diritto
costituzionale -
e in particolare
al principio
della legalità
in materia
fiscale ancorato
all’art. 127
della
Costituzione -
allora potrebbe
esserci un
clamoroso colpo
di scena …
Giorgio
Ghiringhelli
P.S. Qui di
seguito pubblico
per gli
interessati gli
stralci più
interessanti
della sentenza :
Considerato :
-
che la
natura ed i
limiti del
diritto di
essere sentito
sono determinati
innanzi tutto
dalla normativa
procedurale
cantonale;
giusta l’art. 26
PAmm ogni
decisione deve
essere motivata
per iscritto ed
intimata alle
parti con
l’indicazione
dei mezzi e del
termine di
ricorso :
l’obbligo di
motivazione è
volto ad
assicurare la
trasparenza
dell’attività
dell’amministrazione,
a favorire la
comprensione del
provvedimento da
parte degli
interessati, a
salvaguardare
l’esercizio del
loro diritto di
difesa ed a
permettere
all’istanza di
ricorso di
pronunciarsi
sulla
legittimità
dell’atto
impugnato;
-
che
nel caso in
concreto il
Governo ha
respinto il
gravame del
ricorrente
rilevando che le
disposizioni di
diritto
cantonale che
assegnavano al
Municipio la
competenza di
stabilire il
moltiplicatore
d’imposta
comunale erano
state adottate
dal legislatore
ticinese al
termine di un
iter legislativo
assolutamente
regolare;
-
che
tuttavia tale
questione non
era litigiosa,
non avendo
l’insorgente mai
messo in dubbio
la regolarità
dal profilo
formale della
procedura che
aveva portato il
Gran Consiglio a
adottare tali
disposizioni:
-
che
nel suo giudizio
il Governo non
ha tuttavia
speso una sola
parola per
spiegare i
motivi in virtù
dei quali la
soluzione
prevista dagli
art. 110 cpv 1
lett. A e 162
cpv 2 della
Legge organica
comunale di
affidare al
Municipio la
determinazione
del
moltiplicatore
d’imposta,
sarebbe conforme
al diritto
costituzionale,
e segnatamente,
al principio
della legalità
in materia
fiscale ancorato
all’art. 127
della
Costituzione
federale;
-
che
così facendo
l’Esecutivo
cantonale ha
omesso di
pronunciarsi
sull’unica ma
fondamentale
censura di
incostituzionalità
della normativa
cantonale
sollevata
dall’insorgente,
del quale ha
pertanto violato
il diritto di
essere sentito;
-
che
tale diniego di
giustizia non
può essere
sanato in questa
sede,
trattandosi di
una violazione
tanto crassa ed
evidente;
-
che in
caso contrario
l’insorgente
verrebbe privato
del doppio grado
di giudizio che
l’art. 208 cpv 1
LOC prevede per
le decisioni
rese dagli
organi comunali;
-
che il
gravame va
dunque accolto,
la decisione
impugnata
annullata e gli
atti ritornati
al Governo per
nuova decisione;
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