Losone, 16.2.2011
Moltiplicatori d’imposta :
storica sentenza del TRAM
grazie al Guastafeste
In data 10 febbraio 2011 il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha accolto un mio ricorso contro il moltiplicatore d’imposta del Comune di Losone per gli anni 2007 e 2008 emettendo una decisione storica per il Canton Ticino.
Il mio
ricorso era formalmente
contro il moltiplicatore
d’imposta
del Comune di Losone,
ma in realtà mirava a
contestare la
costituzionalità della Legge
organica comunale (LOC) che
all’articolo 162 demanda ai
Municipi ( e non ai Consigli
comunali, come invece
avviene nel resto della
Svizzera) la competenza a
decidere il moltiplicatore
d’imposta. Ebbene, il TRAM
ha riconosciuto che tale
norma è almeno parzialmente
incostituzionale e ha
invitato Consiglio di Stato
e il Gran Consiglio a
modificare
La pulce
nell’orecchio sulla
possibile incostituzionalità
della norma ticinese me
l’aveva messa l’esperto di
questioni tributarie
E pensare che questa norma incostituzionale, che fa del Ticino un “unicum” a livello nazionale, era in vigore da oltre un secolo : possibile che con tutti gli avvocati che sono transitati in Gran Consiglio in questo lungo arco di tempo nessuno abbia mai avuto un qualche dubbio sulla costituzionalità di questa disposizione della LOC e nessuno si sia mai chiesto perché oltre Gottardo i moltiplicatori d’imposta comunali sono decisi dai Legislativi anziché dagli Esecutivi ? Oppure chi ha avuto dubbi ha preferito starsene zitto per non dar troppo potere al popolo, che in futuro potrà invece avere l’ultima parola in materia di imposte comunali ?
Quando, nel 2008, il Gran Consiglio approvò la revisione della LOC entrata in vigore nel 2009, l’esistenza del mio ricorso era già nota al CdS e ai deputati, tant’è vero che lo stesso era stato menzionato nel rapporto commissionale con l’avvertenza , se ben ricordo, che si attendeva la decisione dei giudici sul ricorso. Perché anche in quell’occasione nessun deputato aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità di quell’articolo della LOC e aveva colto l’occasione per proporre una decisione politica sull’argomento ?
Questa ennesima grande vittoria del piccolo Guastafeste rientra nel filone a me caro della strenua difesa dei diritti popolari , già portata avanti con l’iniziativa costituzionale “Più potere al popolo con diritti popolari agevolati” (bocciata per un pelo nel 2007 dal 50,8% dei votanti) e con l’ iniziativa legislativa “Diritti popolari agevolati nei Comuni” (accolta nel 2010 con qualche modifica dal GC). Difatti con l’approvazione del ricorso i cittadini nei Comuni avranno in futuro l’ultima parola in materia di imposte comunali ( come noto è possibile lanciare un referendum contro una decisione del Consiglio comunale ma non contro una decisione del Municipio).
Cito dalla sentenza : “ Occorre dunque convenire con l’insorgente sul fatto che la delega al Municipio contemplata dall’art. 162 LOC disattende il diritto di rango superiore in quanto conferisce a quest’ultimo organismo un vasto potere d’apprezzamento nella determinazione dei fattori di calcolo dell’imposta comunale che, sfuggendo oltretutto ad una qualsiasi forma di controllo democratico, mal si concilia con le esigenze di legalità in materia fiscale che discendono dall’art. 127 della Costituzione federale”.
In futuro il controllo democratico ci sarà, grazie proprio al Guastafeste, che nel momento in cui ha annunciato le sue dimissioni dal CC di Losone ed è uscito dalla vita politica parlamentare, è entrato nella storia politica di questo Cantone.
Da notare infine che il TRAM ha dato una solenne tirata d’orecchie al CdS, reo di aver anticipato il giudizio sul mio ricorso, prima di averlo evaso, alla Commissione della legislazione . A suo tempo, a seguito di questa scorrettezza, avevo chiesto al CdS di ricusarsi , ma tale richiesta – che era stata accolta con scetticismo un po’ da tutti – era stata respinta dal CdS. A detta dei giudici del TRAM il CdS avrebbe invece dovuto trasmettere a loro la mia richiesta di ricusa che era fondata dal momento che il CdS , anticipando il giudizio sul mio ricorso prima della sua evasione, aveva fornito una ragione - come si legge nella sentenza - “sufficientemente grave per escludere i membri del collegio dall’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, in quanto esposti al sospetto di prevenzione e quindi incapaci di fornire adeguate garanzie di indipendenza e di imparzialità”. Che figure da cioccolattai !
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