Losone, 23
aprile 2012
Ricorso del
Guastafeste al
Tribunale federale
Il moltiplicatore d’imposta
comunale e i diritti
dei cittadini
Oggi, 23 aprile,
giorno di San
Giorgio, il
Guastafeste compie i
60 anni. Ecco perché
sui 92'000 formulari
dell’iniziativa
popolare “Avanti con
le nuove città di Locarno e Bellinzona”
che un mese
fa erano stati
inviati ad
altrettante economie
domestiche sparse un
po’ in tutto il
Ticino, avevo
invitato gli
interessati a
rispedirmi le loro
firme entro il 23
aprile. Speravo
insomma di
festeggiare il mio
compleanno con
l’annuncio della
riuscita
dell’iniziativa.
Ma così non è
stato.
Visto che l’atteso
regalo non è
(ancora) pervenuto,
ho dunque deciso
di fare io un
bel regalo ai
ticinesi. Oggi è
infatti partito per
il Tribunale
federale di Losanna
un mio ricorso a
difesa dei diritti
dei cittadini. Si
tratta di un ricorso
contro la decisione
del Gran Consiglio
del 14 febbraio
scorso di non
concedere ai
cittadini la
possibilità di avere
l’ultima voce in
capitolo
in materia di
imposte comunali,
tramite il lancio di
un’iniziativa
popolare o di un
referendum
concernenti
l’ammontare del
moltiplicatore
d’imposta.
Come
noto fino al 2010 in Ticino la competenza
a fissare il
moltiplicatore
d’imposta nei Comuni
era da circa 150
anni dei Municipi,
le cui decisioni non
possono essere
contestate tramite
un referendum. A
seguito di un mio
ricorso
con il
quale denunciavo
l’incostituzionalità
di tale prassi (e
che era stato
accolto nel febbraio
del 2011 dal
Tribunale cantonale
amministrativo)
a
partire dal
2011 la competenza a
stabilire il
moltiplicatore
d’imposta è passata
dai Municipi ai
Consigli comunali.
Dato che le
decisioni più
importanti dei
Consigli comunali
sono
sottoposte ai
diritti popolari
(l’art. 17 della
Costituzione
cantonale dice
chiaramente che nei
Comuni in cui esiste
il Consiglio
comunale il diritto
di iniziativa e di
referendum è
garantito) era
logico attendersi
che anche le
decisioni relative
al moltiplicatore
subissero analoga
sorte. E difatti
nella proposta di
adattamento della
legge alla nuova
situazione ,
presentata dal
Consiglio di Stato,
era prevista
la possibilità per
il popolo di
contestare con un
referendum
l’ammontare del
moltiplicatore
deciso dal Consiglio
comunale ( ma non
era prevista la
possibilità di
proporre una
modifica del
moltiplicatore
tramite
un’iniziativa
popolare). Ma nel
febbraio scorso il
Gran Consiglio
bocciò a larga
maggioranza quella
proposta di
compromesso ,
negando così ai
cittadini quello che
secondo il mio
parere era un loro
sacrosanto diritto
costituzionale . A
favore della
referendabilità del
moltiplicatore si
schierarono il PPD,
l’UDC ed i Verdi,
mentre contro la
stessa si
schierarono il PLR,
il PS e la Lega dei
ticinesi.
Nel
mio ricorso denuncio
l’incostituzionalità
della legge
promulgata dal Gran
Consiglio e non mi
limito a chiedere
che venga data al
popolo la
possibilità di
lanciare referendum
contro il
moltiplicatore
d’imposta comunale,
ma pure quella di
lanciare iniziative
popolari in materia
fiscale.
In
particolare il
ricorso è incentrato
sulla corretta
applicazione
dell'art. 127 cpv. 1
della Costituzione
federale che impone
allo Stato (sia
Confederazione,
Cantone o Comune) di
fissare le imposte e
le tasse in una
legge (soggetta a
referendum). Questa
garanzia è voluta
esplicitamente per
evitare che i
cittadini si trovino
a dover pagare
tributi senza che
nessuno li abbia
interpellati e senza
che abbiano la
possibilità di avere
voce in capitolo. È
una questione anche
di prevedibilità e
di sicurezza del
diritto. Tramite una
dettagliata (ma
dovuta) analisi del
diritto cantonale
(dalla Costituzione
alla LOC), ho potuto
concludere che nei
Comuni con il
Consiglio comunale
solo un regolamento
(o un atto analogo)
soggetto al
referendum e
all'iniziativa
popolare può essere
considerato al pari
di una legge. Il
moltiplicatore
fissato sovranamente
dal Consiglio
comunale non adempie
queste condizioni e
pertanto, benché sia
comunque l'organo
legislativo, non
soddisfa i requisiti
imposti
(giustamente) dalla
Costituzione
federale.
Cordiali
Saluti
Giorgio Ghiringhelli
|