di Giorgio Ghiringhelli


IL MOVIMENTO POLITICO CHE NON MOLLA MAI L'OSSO

                                                              Losone, 28 novembre 2013

 

Comunicato

Quando i deputati ostacolano la trasparenza

I giudici ordinano alla Commissione Costituzione e diritti politici di trasmettere al Guastafeste due documenti che gli erano stati negati

 

Lo  scorso 25  novembre  la  Commissione  cantonale  per      la protezione dei dati         ( autorità preposta a evadere i ricorsi di prima istanza concernenti l’applicazione della Legge cantonale sull’informazione e la trasparenza – LIT - in vigore dal 1. gennaio 2013) , accogliendo parzialmente un mio ricorso del 26 marzo scorso, ha “ordinato” alla Commissione Costituzione e diritti politici del Gran Consiglio – a quell’epoca presieduta da Carlo Luigi Caimi – di trasmettermi due documenti che io avevo chiesto e che mi erano stati negati con pretesti vari. Si trattava di documenti relativi alla ricevibilità della mia iniziativa popolare “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona”.

Da notare che si trattava del primo e finora unico ricorso presentato in merito all’applicazione della nuova legge, che era stata richiesta da un’iniziativa popolare lanciata nel 2007 da Alberto Siccardi e di cui il sottoscritto era stato copromotore .  La sentenza è dunque importante perché consente di far chiarezza su taluni aspetti della nuova legge, a tutto vantaggio di quelle persone che in futuro si troveranno nella mia stessa situazione. Contro la sentenza emessa dalla Commissione , presieduta dal Pretore di Lugano Francesco Trezzini, la Commissione Costituzione e diritti politici potrà comunque ricorre al TRAM entro 15 giorni.

 

Cronistoria

Nell’ottobre del 2012 la Commissione Costituzione e diritti politici del Gran Consiglio, presieduta da Carlo Luigi Caimi, iniziò l’esame sulla ricevibilità dell’iniziativa popolare costituzionale “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona”. A quell’epoca venni a sapere dalla stampa che il consulente giuridico del Gran Consiglio, Michele Albertini,  interpellato dalla Commissione in merito alla ricevibilità della mia iniziativa e dell’iniziativa costituzionale “Uno per tutti, tutti per uno”, aveva espresso un parere negativo per la prima e positivo per la seconda. Quindi con lettera del 27 dicembre chiesi alla Commissione di poter ricevere entrambi i pareri.

Il 1. febbraio 2013 la Commissione, seguendo le indicazioni del suo presidente, rispose negativamente alla mia richiesta ritenendo che i due documenti erano da ritenersi “atti interni”.

In particolare, per quanto riguardava la mia iniziativa, a motivazione del diniego si addusse il fatto che il parere espresso oralmente da Albertini figurava  solo nei verbali della Commissione e dunque , in base all’art.4 cpv 1 della LIT (“I verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse non sono accessibili”) non avevo alcun diritto di ottenerlo. 

Per quanto invece riguardava il secondo parere, di cui esisteva una versione scritta, la Commissione rilevò che l’esame dell’iniziativa “Uno per tutti, tutti per uno”  era ancora in corso, come del resto era in corso anche l’esame dell’altra iniziativa , e dunque l’eccezione al diritto di accesso a questi documenti trovava fondamento nell’art. 10 cpv 1 lettera a della LIT (“Riservato l’art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell’opinione di un’autorità”).

Seguendo l’iter previsto dalla legge mi rivolsi così alla Commissione di mediazione indipendente,  la quale il 25 febbraio organizzò un incontro di conciliazione fra il sottoscritto e Carlo Luigi Caimi, che però rimase fermo sulle sue posizioni (da notare che in quell’occasione il presidente della Commissione di mediazione, cioè proprio il consulente giuridico del Gran Consiglio Michele Albertini, dovette ricusarsi in quanto parte in causa).

 

Il ricorso e la sentenza

Per far valere le mie ragioni non mi rimase dunque altro che interporre un ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, ciò che avvenne il 26 marzo.

Per quanto concerne l’inaccessibilità dei verbali i giudici hanno accolto appieno le motivazioni  addotte nel ricorso, osservando che il ricorrente ha chiesto l’accesso ai pareri del consulente giuridico del Gran Consiglio e non ai verbali della Commissione Costituzione e diritti politici “ e pertanto, a torto quest’ultima si è appellata all’esclusione degli stessi prevista dall’art. 4 cpv 1 LIT”; inoltre “nemmeno la circostanza sollevata dalla Commissione riguardante il fatto che detti pareri sono stati rassegnati verbalmente esclude la possibilità da parte del cittadino di potervi accedere : infatti sono documenti ufficiali ai sensi della LIT indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate”.

Per quanto invece concerne il secondo punto di contrasto i giudici hanno ritenuto che i pareri del consulente giuridico devono essere ritenuti dei documenti fondamentali per formare la volontà e l’opinione dei commissari chiamati a pronunciarsi sulla ricevibilità o meno delle due iniziative, e che per questo motivo in base all’art. 10 cpv 1 lett. A) LIT era giustificato negare ai richiedenti  la loro accessibilità “ al momento della loro estensione e/o presentazione dinanzi alla Commissione”.

Ma siccome un rapporto di un gruppo di lavoro o di un esperto è considerato documento ufficiale quando viene trasmesso all’autorità competente ( e poco importa se tale autorità ne abbia o meno preso conoscenza) “si giustifica nel caso concreto di accogliere la richiesta subordinata del ricorrente di accedere ai pareri giuridici oggetto della vertenza al momento in cui la Commissione avrà redatto il proprio rapporto all’indirizzo del Gran Consiglio” perché una tale soluzione – che del resto, come evidenziato nel ricorso, è prevista dall’art. 11 cpv 2 della LIT - permette da un lato di salvaguardare il processo decisionale dell’autorità e dall’altro il diritto del cittadino di accedere ai documenti ufficiali. Infatti una volta redatto il rapporto all’indirizzo del Gran Consiglio “non vi sono più impedimenti legali alla trasmissione della documentazione richiesta”.

Ragion per cui , in conclusione,  la Commissione cantonale per la protezione dei dati ha “ordinato” alla Commissione Costituzione e diritti politici di trasmettere al sottoscritto i documenti richiesti “al momento in cui avrà redatto il proprio rapporto all’indirizzo del Gran Consiglio”

Conclusione

In base alla sentenza, se la Commissione Costituzione e diritti politici avesse seguito lo spirito della legge   il parere giuridico di Michele Albertini concernente la ricevibilità  dell’iniziativa “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona” avrebbe dovuto essermi trasmessa al momento in cui la Commissione aveva redatto il suo rapporto all’indirizzo del Gran Consiglio, cioè lo scorso 5 settembre. Invece a tutt’oggi , in attesa che scada il termine per un eventuale ricorso al TRAM, non ne sono ancora in possesso . Nel frattempo il Gran Consiglio ha votato contro la ricevibilità dell’iniziativa ( 14 ottobre) e il comitato promotore della stessa ha interposto un ricorso al Tribunale federale  (13 novembre) senza aver potuto leggere le argomentazioni giuridiche di Michele Albertini che hanno contribuito in modo determinante a far bocciare la ricevibilità dell’iniziativa. Ovvio che siamo stati danneggiati , e guarda caso il relatore del rapporto di maggioranza contrario alla ricevibilità era proprio quel Carlo Luigi Caimi che in veste di presidente della Commissione si è dato un gran daffare per negarci e farci negare con argomenti in buona parte pretestuosi qualsiasi diritto di consultare il documento richiesto in vista del ricorso a Losanna…

 Ci voleva proprio la sentenza della Commissione cantonale della protezione dei dati per capire che il comitato promotore, in rappresentanza anche dei quasi 12'000 cittadini che avevano sottoscritto l’iniziativa,  aveva il diritto di ottenere quel documento proprio in nome di quei principi  di informazione e di trasparenza dello Stato verso i cittadini introdotti con la nuova legge ?  

                                                                                                       Giorgio Ghiringhelli