Losone,
28 novembre 2013
Comunicato
Quando i deputati
ostacolano la trasparenza
I giudici ordinano
alla Commissione
Costituzione e diritti
politici di trasmettere al
Guastafeste due documenti
che gli erano stati negati
Lo scorso 25
novembre la
Commissione cantonale per
la protezione dei dati
( autorità preposta a
evadere i ricorsi di prima
istanza concernenti
l’applicazione della Legge
cantonale sull’informazione
e la trasparenza – LIT - in
vigore dal 1. gennaio 2013)
, accogliendo parzialmente
un mio ricorso del 26 marzo
scorso, ha “ordinato”
alla Commissione
Costituzione e diritti
politici del Gran Consiglio
– a quell’epoca presieduta
da Carlo Luigi Caimi
– di trasmettermi due
documenti che io avevo
chiesto e che mi erano stati
negati con pretesti vari. Si
trattava di documenti
relativi alla ricevibilità
della mia iniziativa
popolare “Avanti con le
nuove città di Locarno e
Bellinzona”.
Da notare che si
trattava del primo e
finora unico ricorso
presentato in merito
all’applicazione della nuova
legge, che era stata
richiesta da un’iniziativa
popolare lanciata nel 2007
da Alberto Siccardi e di cui
il sottoscritto era stato
copromotore . La
sentenza è dunque importante
perché consente di far
chiarezza su taluni aspetti
della nuova legge, a tutto
vantaggio di quelle persone
che in futuro si troveranno
nella mia stessa situazione.
Contro la sentenza emessa
dalla Commissione ,
presieduta dal Pretore di
Lugano Francesco Trezzini,
la Commissione Costituzione
e diritti politici potrà
comunque ricorre al TRAM
entro 15 giorni.
Cronistoria
Nell’ottobre del 2012
la Commissione Costituzione
e diritti politici del Gran
Consiglio, presieduta da
Carlo Luigi Caimi, iniziò
l’esame sulla ricevibilità
dell’iniziativa popolare
costituzionale “Avanti con
le nuove città di Locarno e
Bellinzona”. A quell’epoca
venni a sapere dalla stampa
che il consulente giuridico
del Gran Consiglio, Michele
Albertini,
interpellato dalla
Commissione in merito alla
ricevibilità della mia
iniziativa e dell’iniziativa
costituzionale “Uno per
tutti, tutti per uno”, aveva
espresso un parere negativo
per la prima e positivo per
la seconda. Quindi con
lettera del 27 dicembre
chiesi alla Commissione di
poter ricevere entrambi i
pareri.
Il 1. febbraio 2013 la
Commissione, seguendo le
indicazioni del suo
presidente, rispose
negativamente alla mia
richiesta ritenendo che i
due documenti erano da
ritenersi “atti interni”.
In particolare, per
quanto riguardava la mia
iniziativa, a motivazione
del diniego si addusse il
fatto che il parere espresso
oralmente da Albertini
figurava solo nei
verbali della Commissione e
dunque , in base all’art.4
cpv 1 della LIT (“I
verbali e le registrazioni
di autorità ed organi che
deliberano a porte chiuse
non sono accessibili”)
non avevo alcun diritto di
ottenerlo.
Per quanto invece
riguardava il secondo
parere, di cui esisteva una
versione scritta, la
Commissione rilevò che
l’esame dell’iniziativa “Uno
per tutti, tutti per uno”
era ancora in corso, come
del resto era in corso anche
l’esame dell’altra
iniziativa , e dunque
l’eccezione al diritto di
accesso a questi documenti
trovava fondamento nell’art.
10 cpv 1 lettera a della LIT
(“Riservato l’art. 11, il
diritto di accesso a un
documento ufficiale è negato
a tutela di un interesse
pubblico o privato
preponderante se può
influenzare o compromettere
la libera formazione della
volontà o dell’opinione di
un’autorità”).
Seguendo l’iter
previsto dalla legge mi
rivolsi così alla
Commissione di mediazione
indipendente, la quale
il 25 febbraio organizzò un
incontro di conciliazione
fra il sottoscritto e Carlo
Luigi Caimi, che però rimase
fermo sulle sue posizioni
(da notare che in
quell’occasione il
presidente della Commissione
di mediazione, cioè proprio
il consulente giuridico del
Gran Consiglio Michele
Albertini, dovette ricusarsi
in quanto parte in causa).
Il ricorso e la
sentenza
Per far valere le mie
ragioni non mi rimase dunque
altro che interporre un
ricorso alla Commissione
cantonale per la protezione
dei dati, ciò che avvenne il
26 marzo.
Per quanto concerne
l’inaccessibilità dei
verbali i giudici hanno
accolto appieno le
motivazioni addotte
nel ricorso, osservando che
il ricorrente ha chiesto
l’accesso ai pareri del
consulente giuridico del
Gran Consiglio e non ai
verbali della Commissione
Costituzione e diritti
politici “ e pertanto, a
torto quest’ultima si è
appellata all’esclusione
degli stessi prevista
dall’art. 4 cpv 1 LIT”;
inoltre “nemmeno la
circostanza sollevata dalla
Commissione riguardante il
fatto che detti pareri sono
stati rassegnati verbalmente
esclude la possibilità da
parte del cittadino di
potervi accedere : infatti
sono documenti ufficiali ai
sensi della LIT
indipendentemente dal fatto
che le informazioni siano
espresse in forma verbale,
scritta, filmata o in loro
combinazioni, e dal tipo di
supporto sul quale esse
siano registrate”.
Per quanto invece
concerne il secondo punto di
contrasto i giudici hanno
ritenuto che i pareri del
consulente giuridico devono
essere ritenuti dei
documenti fondamentali per
formare la volontà e
l’opinione dei commissari
chiamati a pronunciarsi
sulla ricevibilità o meno
delle due iniziative, e che
per questo motivo in base
all’art. 10 cpv 1 lett. A)
LIT era giustificato negare
ai richiedenti la loro
accessibilità “ al
momento della loro
estensione e/o presentazione
dinanzi alla Commissione”.
Ma siccome un rapporto
di un gruppo di lavoro o di
un esperto è considerato
documento ufficiale quando
viene trasmesso all’autorità
competente ( e poco importa
se tale autorità ne abbia o
meno preso conoscenza)
“si giustifica nel caso
concreto di accogliere la
richiesta subordinata del
ricorrente di accedere ai
pareri giuridici oggetto
della vertenza al momento in
cui la Commissione avrà
redatto il proprio rapporto
all’indirizzo del Gran
Consiglio” perché una
tale soluzione – che del
resto, come evidenziato nel
ricorso, è prevista
dall’art. 11 cpv 2 della LIT
- permette da un lato di
salvaguardare il processo
decisionale dell’autorità e
dall’altro il diritto del
cittadino di accedere ai
documenti ufficiali. Infatti
una volta redatto il
rapporto all’indirizzo del
Gran Consiglio “non vi
sono più impedimenti legali
alla trasmissione della
documentazione richiesta”.
Ragion per cui , in
conclusione, la Commissione
cantonale per la protezione
dei dati ha “ordinato” alla
Commissione Costituzione e
diritti politici di
trasmettere al sottoscritto
i documenti richiesti “al
momento in cui avrà redatto
il proprio rapporto
all’indirizzo del Gran
Consiglio”
Conclusione
In base alla sentenza,
se la Commissione
Costituzione e diritti
politici avesse seguito lo
spirito della legge
il parere giuridico di
Michele Albertini
concernente la ricevibilità
dell’iniziativa “Avanti con
le nuove città di Locarno e
Bellinzona” avrebbe dovuto
essermi trasmessa al momento
in cui la Commissione aveva
redatto il suo rapporto
all’indirizzo del Gran
Consiglio, cioè lo scorso 5
settembre. Invece a
tutt’oggi , in attesa che
scada il termine per un
eventuale ricorso al TRAM,
non ne sono ancora in
possesso . Nel frattempo il
Gran Consiglio ha votato
contro la ricevibilità
dell’iniziativa ( 14
ottobre) e il comitato
promotore della stessa ha
interposto un ricorso al
Tribunale federale (13
novembre) senza aver potuto
leggere le argomentazioni
giuridiche di Michele
Albertini che hanno
contribuito in modo
determinante a far bocciare
la ricevibilità
dell’iniziativa. Ovvio che
siamo stati danneggiati ,
e guarda caso il relatore
del rapporto di maggioranza
contrario alla ricevibilità
era proprio quel Carlo Luigi
Caimi che in veste di
presidente della Commissione
si è dato un gran daffare
per negarci e farci negare
con argomenti in buona parte
pretestuosi qualsiasi
diritto di consultare il
documento richiesto in vista
del ricorso a Losanna…
Ci voleva proprio la
sentenza della Commissione
cantonale della protezione
dei dati per capire che il
comitato promotore, in
rappresentanza anche dei
quasi 12'000 cittadini che
avevano sottoscritto
l’iniziativa, aveva il
diritto di ottenere quel
documento proprio in nome di
quei principi di
informazione e di
trasparenza dello Stato
verso i cittadini introdotti
con la nuova legge ?
Giorgio
Ghiringhelli |