Losone, 16 marzo 2015
I
giudici del Taf ammettono:
Il
9. giugno 2013 il popolo
svizzero aveva approvato con il
78% di voti favorevoli alcune
modifiche urgenti della legge
sull’asilo (LAsi) fra cui
il nuovo articolo 3 capoverso 3
che recita “Non sono rifugiati
le persone che sono esposte a
seri pregiudizi o hanno fondato
timore di esservi esposte per
aver rifiutato di prestare
servizio militare o per aver
disertato (…)” . E’
notorio che un gran numero di
richiedenti l’asilo provenienti
dall’Eritrea fuggono da quel
Paese, dove non è in atto alcuna
guerra, soprattutto per evitare
il lungo servizio militare. A
confermarlo , se mai ve ne fosse
ancora bisogno , sono
stati i giudici del
Tribunale amministrativo
federale (Taf) , i quali in una
sentenza emessa alcuni giorni fa
hanno ammesso candidamente che
l’articolo di legge contro i
renitenti alla leva ed i
disertori era stato introdotto
proprio per limitare il numero
di richiedenti l’asilo eritrei .
Nell’agosto del 2013
l’Ufficio federale della
migrazione – applicando il nuovo
articolo di legge - non aveva
voluto concedere lo status di
rifugiato al disertore in
questione, limitandosi ad
accordargli solo un’ammissione
provvisoria fintantoché non
fosse possibile rinviarlo nel
suo Paese d’origine. Il
cittadino siriano aveva così
inoltrato un ricorso al Taf , il
quale gli ha dato ragione
ritenendo che in caso di ritorno
nel suo Paese l’uomo avrebbe
rischiato una pena
esageratamente severa. Come
riferiva il Corriere dello
scorso 7 marzo, il Taf aveva
colto l’occasione per precisare
la portata del nuovo articolo
della Lasi, secondo cui
uno straniero non può ottenere
lo status di rifugiato in
seguito alla minaccia di una
condanna nel suo Paese per
essersi rifiutato di servire
l’esercito o aver disertato, e ,
dopo aver ricordato che la
modifica della legge “era volta
a limitare il numero, ritenuto
troppo elevato, di richiedenti
eritrei” era giunto alla
conclusione che il nuovo
articolo “ non impedisce però la
concessione dell’asilo a chi
rischia non solo di essere
sanzionato per non essersi
voluto arruolare, ma pure di
essere perseguito”. Ma
allora , se il nuovo articolo di
legge mirava a
limitare il numero di
richiedenti eritrei, come mai
nel 2014 il loro numero è
aumentato del 170% rispetto al
2013 (su 23'765
richiedenti l’asilo entrati in
Svizzera gli eritrei
costituivano il principale
gruppo con ben 6'923 persone,
seguito con notevole distacco
dai siriani con 3'819 domande –
cfr. CdT del 7.2.2015) ? E se
l’interpretazione “buonista” dei
giudici dovesse valere in futuro
anche per gli eritrei o per i
disertori di altri Paesi non in
guerra, in palese contraddizione
con gli obiettivi del nuovo
articolo di legge , se ne
dovrebbe dedurre che ancora una
volta la volontà del popolo è
stata aggirata ?
Giorgio Ghiringhelli, Losone |
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